TESTO
della proposta di legge
TESTO
della Commissione
Modifica dell'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefìci per le vittime del terrorismo. Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefìci per le vittime del terrorismo.

Art. 1.
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206).

      1. L'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

      «Art. 15 - 1. I benefìci di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004».

      1. All'articolo 15, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefìci di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1o gennaio 1961, dei quali sono stati vittime i cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento».

   

      2. All'articolo 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   

          a) al comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo,»;

   

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   

      «1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15, comma 2, secondo periodo, valutato in 3.570.226 euro per l'anno 2006, in 416.389 euro per l'anno 2007 e in 487.870 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.570.226 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a


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    416.389 euro per l'anno 2007 e a 487.870 euro a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
   

Art. 2.
(Relazione al Parlamento).
   

      1. Il Governo presenta al Parlamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione concernente l'individuazione dei cittadini italiani vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti fuori dal territorio nazionale dal 1o gennaio 1961, non residenti in Italia al momento di tali eventi.

Art. 2.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.